RIVOLGITI A NIDIL!

NIdiLè la categoria della CGIL che rappresenta e organizza le lavoratrici e i lavoratori atipici in disoccupazione tra un contratto e l’altro, che hanno perso il lavoro, ma anche i giovani in cerca di prima occupazione. Le lavoratrici e i lavoratori che provengono da un contratto di lavoro in somministrazione o da un rapporto di lavoro in collaborazione, se hanno di alcuni requisiti, possono accedere a misure di sostegno. Per quanto riguarda i somministrati parliamo di NASPI, per quanto riguarda i collaboratori parliamo di DIS – COLL. Vediamo nel dettaglio cosa sono, quali requisiti sono richiesti e come accedere.

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Diritti e tutele per i somministrati in disoccupazione

Le lavoratrici e i lavoratori con contratto di sommnistrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in caso di cessazione involontaria della propria attività lavorativa, beneficiano di specifiche tutele a sostegno della loro sopraggiunta condizione di disoccupazione. Tali tutele vengono garantite sia in forza di strumenti di sostegno al reddito pubblici (NASPI), sia di quelli garantiti dalla contrattazione collettiva del settore della somministrazione (SAR e diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale).

La NASPI è un’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps in base al possesso di determinati requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi di legge, cioè disponibili a svolgere e ricercare un lavoro e partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente;
  • avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la fine del rapporto di lavoro
  • avere almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro 

Non hanno diritto all’indennità le lavoratrici e i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni (tranne i casi di dimissioni per giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (tranne la risoluzione consensuale nelle procedure di conciliazione previste dalla legge).

L’importo della NASPI è commisurato alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e può raggiungere un importo massimo mensile nel 2019 pari a 1.328,76 euro (dal quarto mese di fruizione l’importo del sussidio viene ridotto ogni mese del 3%).

La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

La domanda può essere inoltrata telematicamente, anche tramite il Patronato INCA CGIL.

Il CCNL della somministrazione prevede ulteriori strumenti di Sostegno al Reddito (SAR) in aggiunta alla percezione della NASPI. Il SAR è erogato una tantum dagli Enti Bilaterali di settore attraverso il Fondo di solidarietà.

Spetta alle lavoratrici e ai lavoratori in somminitrazione che in forza di uno o più contratti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) abbiano i seguenti requisiti:

  • abbiano maturato almeno 45 gg di disoccupazione e 110 giornate di lavoro in somministrazione (l’importo riconosciuto è pari a 1.000 euro)
  • abbiano maturato almeno 45 gg di disoccupazione e 90 giornate di lavoro in somministrazione (l’importo riconosciuto è pari a 780 euro)

La domanda del SAR può essere effettuta attraverso gli sportelli sindacali territoriali di Nidil Cgil.

Il CCNL Somministrazione, in aggiunta al SAR, ha previsto a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori disoccupati uno specifico diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, in cui è il lavoratore che, in maniera individuale, esercita il suo diritto alla formazione scegliendo l’Agenzia per il lavoro e l’offerta formativa da questa proposta. Questo diritto può essere esercitato da: 

  • chi ha almeno 45 giorni di disoccupazione e almeno 110 giornate di lavoro
  • chi ha lavorato con contratto a tempo indeterminato ed è arrivato al termine della procedura prevista in caso di mancanza di occasioni di lavoro.

Per esercitare questo diritto alla formazione mirata è possibile avvalersi della consulenza e dell’assistenza degli sportelli sindacali territoriali di NIdiL CGIL.

Diritti e tutele per i collaboratori disoccupati

Le lavoratrici e i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, in caso di cessazione involontaria della propria attività lavorativa, nel conseguente periodo di disoccupazione, hanno il diritto ad accedere a uno specifico strumento di sostegno al reddito denominato DIS – COLL.

La DIS – COLL viene riconosciuta sulla base di specifici requisiti ovvero trovarsi in stato di disoccupazione in base a quanto prevede la legge (disponibili a svolgere e ricercare un lavoro e partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente) e poter far valere almeno una* mensilità contributiva presso la Gestione separata dell’Inps nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione e fino alla data della cessazione stessa.

*Il requisito contributivo, in particolare, è stato ridotto da tre a una mensilità a decorrere dal 4 settembre 2019 (data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 101/2019, successivamente convertito in legge).

L’importo dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori DIS – COLL è commisurato al reddito medio mensile dell’anno civile in cui è avvenuta la cessazione e dell’anno precedente e può raggiungere un importo massimo mensile nel 2019 pari a 1.328,76 euro (dal quarto mese di fruizione l’importo del sussidio viene ridotto ogni mese del 3%).

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati in Gestione separata Inps nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro alla data di cessazione del lavoro.

La domanda può essere effettuata telematicamente tramite il Patronato INCA CGIL.

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