Collaborazioni Coordinate e Continuative nello sport dilettantistico, amatoriale e sociale
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Condizioni “a parte” per chi lavora nello Sport
Tuttavia, nello sport dilettantistico le lavoratrici e i lavoratori non vedono riconosciuta la loro attività come lavoro, con adeguati diritti e tutele, e la praticano con contratti di collaborazione, assoggettati a specifica normativa, spesso in forma volontaria o, peggio, “al nero”.
Una serie di norme si sono succedute nel tempo con l’obiettivo di creare una salvaguardia per il settore e il suo forte risvolto sociale, ma hanno di fatto prodotto “condizioni a parte” per chi lavora nello Sport dilettantistico, fino a creare una vera esclusione dai diritti, in particolare per le donne che – a tutti i livelli e per tutte le discipline agonistiche – ricadono nella fattispecie del dilettantismo. Vanno pertanto considerate nella loro totalità assoggettabili a questa formazione:
- l’art. 2 comma 2 d.lgs. 81/2015 conferma nel settore sportivo dilettantistico la possibilità di utilizzare come forma di lavoro le co.co.co;
- l’art. 37, comma 1, lett. d) della legge 342/2000 considera i rimborsi spese, i premi e i compensi per attività sportivo dilettantistica fra i cosiddetti redditi diversi, quindi non assimilati ai redditi da lavoro dipendente ed esclusi dall’imposizione fiscale (fino alla soglia di 10.000 euro);
- l’art. 90, comma 3, della legge 289/2002 fa rientrare fra i redditi diversi (con conseguente agevolazione fiscale) anche i compensi percepiti da lavoratrici e lavoratori dell’area amministrativo-gestionale (attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta cassa ecc.) impegnati con rapporti di co.co.co. di natura non professionale.
Con la sua applicazione, la normativa esistente, determina il mancato assoggettamento dei compensi a obbligo sia assicurativo presso l’Inail (nota Inail Ad/126/03), che contributivo/previdenziale presso l’Enpals (Circolare Enpals 13/2006) che per l’Inps nella Gestione separata (circolare Inps 32/2001): quindi per questi lavoratori niente pensione, né prestazioni di tutela quali malattia, maternità o infortunio.
Unico obbligo previsto per le Associazioni e Società Sportive è quello della registrazione sul libro unico del lavoro e della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (Interpello ministero del Lavoro 22/2010).